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DAL 2002 COD. CER 150106 (EX CODICE
CER 200104)
PER TUTTI:
OBBLIGO DEL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI
Entro i 12 mesi dell'anno solare i Rifiuti Speciali
devono essere affidati per la raccolta, il trasporto
ed il recupero ad una DITTA
AUTORIZZATA; se la quantità è superiore
ai 20 mc. devono essere affidati entro 3 mesi.
ULTERIORI OBBLIGHI PER CHI PRODUCE:
INDUSTRIE ED ARTIGIANI CON + 3 DIPENDENTI:
OBBLIGO DI REGISTRO CARICO/SCARICO RIFIUTI SPECIALI
anche se non utilizzato in precedenza;
se esiste un Registro già per altre tipologie
di rifiuto continua ad essere utilizzato quello
esistente. Il carico del rifiuto si fa nel momento
in cui è terminato (non all'acquisto).
COMMERCIO E SERVIZI: esenti
dall'obbligo di tenuta di Registri a meno che non
lo debbano avere per altri tipi di rifiuti
SCUOLE ED ENTI: esenti
dall'obbligo di tenuta di Registri a meno che non
lo debbano avere per altri tipi di rifiuti
Il codice identificativo
dei Rifiuti al CATASTO EUROPEO DEI RIFIUTI (C.E.R.)
è: 150106
COME PRODOTTO ADATTO AL RECUPERO il codice è
R5.
IN NESSUN MODO E PER NESSUN MOTIVO
QUESTI PRODOTTI, UNA VOLTA
TERMINATI, POSSONO ESSERE RITIRATI SENZA CHE
AL PRODUTTORE DEL RIFIUTOVENGA RILASCIATA LA COPIA
DEL FORMULARIO DI TRASPORTO oppure
il produttore può portare i rifiuti a destinazione
con semplice documento di trasporto (d.d.t.) per
quantità inferiori a 30 kg. (vedi LEGGE
Nr. 426; 9 Dicembre 1998 ari. 15 comma 4)
Ecco di seguito come deve essere perfezionata
l'operazione di Raccolta Differenziata dei Rifiuti:
- questi prodotti, una volta terminati, devono
essere accantonati per la raccolta differenziata.
Questa raccolta deve essere effettuata da ditta
AUTORIZZATA ALLA RACCOLTA, AL TRASPORTO ED AL
RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI; deve rilasciarVi
il FORMULARIO DI TRASPORTO DI RIFIUTI SPECIALI
con il codice CER 150106 (qualsiasi altro codice
non ha più valore); DOVETE AVERE SUBITO
la copia originale del Formulario compilato al
momento del prelievo e DOVETE RICEVERE la 4°
copia di ritorno entro 90 giorni, con riportati
il timbro, la data di ricezione da parte del destinatario
dei rifiuti ed il quantitativo ritirato; LA
MANCATA CONSEGNA DEL FORMULARIO O IL MANCATO ARRIVO
DELLA 4° COPIA ENTRO IL TERMINE PREVISTO VI
OBBLIGA A SEGNALARE IL FATTO ALL'UFFICIO ECOLOGIA/AMBIENTE
DELLA VOSTRA PROVINCIA PENA GRAVI SANZIONI.
VOI SIETE RESPONSABILI DEL RIFIUTO DALLA PARTENZA
AL SUO ARRIVO PRESSO IL DESTINATARIO.
Data la responsabilità che Vi
viene affidata dovete richiedere alla ditta che
offre il servizio: copia della comunicazione alla
Provincia per il recupero di rifiuti cod. CER
150106 e Iscrizione all’Albo Gestori dei
Rifiuti presso la C.C.I..A.A. di residenza per
il VEICOLO USATO PER la raccolta e per il trasporto.
SANZIONI:
- Chiunque abbandona o deposita rifiuti ovvero
li immette nelle acque superficiali o sotterranee
è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire 400.000 a lire 1.500.000
(ART. 50)
- Chiunque non effettua la dichiarazione annuale
ovvero la effettua in modo incompleto o inesatto
è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire 5.000.000 a lire 30.000.000
(ART .52)
- Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo
incompleto il registro di carico e scarico è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire 5.000.000 a lire 30.000.000. (ART.
52)
- Se le indicazioni sono formalmente incomplete
o inesatte ma contengono tutti gli elementi per
ricostruire le informazioni dovute per legge si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire 500.000 a lire 3.000.000 (ART. 52)
- Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto
profitto, con più operazioni E
ATTRAVERSO L'ALLESTIMENTO DI MEZZI E ATTIVITÁ
CONTINUATIVE ORGANIZZATE CEDE, RICEVE, TRASPORTA,
esporta, importa o comunque GESTISCE ABUSIVAMENTE
ingenti quantitativi di rifiuti è punito
con la RECLUSIONE DA 3 A 8 ANNI. (ARTT.
51 E 53/BIS)
COMPETENZE:
All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
E PENALI previste provvede la Provincia
nel cui territorio è stata commessa la violazione,
ad eccezione delle sanzioni previste dall' Art.
50 comma l (abbandono dei rifiuti) per le quali
è competente il Comune.
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