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requisiti
Per ottenere, da parte dell'ordinario
diocesano i requisiti all'insegnamento di religione cattolica
si rimanda ai canoni 804 e 805 del CDC che così recitano:
Can
804 §2. L' Ordinario del luogo si dia premura che
coloro, i quali sono deputati come insegnanti della religione nelle scuole,
anche non cattoliche,
siano eccellenti per retta dottrina,
per testimonianza di vita cristiana e
per abilità pedagogica.
Can. 805 - È diritto
dell'Ordinario del luogo per la propria diocesi di
nominare o di approvare gli insegnanti di religione,
e parimenti,
se lo richiedano motivi di religione o
di costumi,
di rimuoverli oppure di esigere che
siano rimossi.
E anche il n. 22 della Deliberazione dei Vescovi italiani
approvata dalla XXXIV Assemblea generale del 6/10 maggio
1991 che così si esprime:
22. - Un altro
fondamentale aspetto dell'identità del
docente di religione è la sua particolare relazione
con la Chiesa, dalla quale egli riceve il necessario
riconoscimento di idoneità.
Questo riconoscimento
non si sovrappone né tanto
meno contrasta con il quadro scolastico educativo che
abbiamo delineato, ma lo rafforza e lo precisa, garantendo
meglio la dignità professionale e morale dell'insegnante
di religione.
L'idoneità non è paragonabile a un
diploma che abilita a insegnare correttamente la religione
cattolica. Essa stabilisce tra il docente di religione
e la comunità ecclesiale nella quale vive un
rapporto permanente di comunione e di fiducia, finalizzato
a un genuino servizio nella scuola, e si arricchisce
mediante le necessarie iniziative di aggiornamento,
secondo una linea di costante sviluppo e verifica.
Mentre rimandiamo
alle apposite delibere che sono state stabilite circa
i criteri per il riconoscimento della idoneità e per la sua eventuale revoca,
vogliamo qui confermare l'impegno a seguire con i docenti
vie di trasparenza e di chiarezza anche attraverso
il dialogo e l'incontro personale, affinché l'idoneità appaia
in tutto il suo valore di intesa e di comunione tra
il Vescovo e quanti chiedono di insegnare religione.
Dal Vescovo infatti sono riconosciuti e mandati per
svolgere un servizio che, con modalità proprie,
rientra nella missione stessa della Chiesa.
Il riferimento
che l'IRC deve necessariamente avere con il vissuto
religioso testimoniato dalla comunità cristiana
comporta che il docente di religione sia non solo oggettivamente
riconosciuto dalla comunità stessa, ma anche
soggettivamente partecipe della sua esperienza di fede
e di vita cristiana.
Tutto ciò sta a significare che chi non rientra
nelle condizioni, per motivi di ordine personale e coniugale,
poste dalla Diritto della Chiesa Universale e dai Vescovi
italiani non potrà ottenere il decreto di riconoscimento
dell'idoneità dal suo Ordinario diocesano.
I casi specifici riguardanti la
sfera coniugale dovranno essere attentamente verificati
dalla competente autorità ecclesiastica
la quale valuterà ogni situazione e deciderà nel
merito.
Resta il fatto che il corso di
formazione organizzato dalla Fism provinciale è orientato
alla preparazione e all'aggiornamento ma da solo non
basta per ottenere l'Idoneità ad insegnare Religione
Cattolica nelle nostre scuole. |