Scuole D'Infanzia

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Per ottenere, da parte dell'ordinario diocesano i requisiti all'insegnamento di religione cattolica si rimanda ai canoni 804 e 805 del CDC che così recitano:

Can 804 §2. L' Ordinario del luogo si dia premura che coloro, i quali sono deputati come insegnanti della religione nelle scuole, anche non cattoliche, siano eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica.

Can. 805 - È diritto dell'Ordinario del luogo per la propria diocesi di nominare o di approvare gli insegnanti di religione, e parimenti, se lo richiedano motivi di religione o di costumi, di rimuoverli oppure di esigere che siano rimossi.

E anche il n. 22 della Deliberazione dei Vescovi italiani approvata dalla XXXIV Assemblea generale del 6/10 maggio 1991 che così si esprime:

22. - Un altro fondamentale aspetto dell'identità del docente di religione è la sua particolare relazione con la Chiesa, dalla quale egli riceve il necessario riconoscimento di idoneità.

Questo riconoscimento non si sovrappone né tanto meno contrasta con il quadro scolastico educativo che abbiamo delineato, ma lo rafforza e lo precisa, garantendo meglio la dignità professionale e morale dell'insegnante di religione.

L'idoneità non è paragonabile a un diploma che abilita a insegnare correttamente la religione cattolica. Essa stabilisce tra il docente di religione e la comunità ecclesiale nella quale vive un rapporto permanente di comunione e di fiducia, finalizzato a un genuino servizio nella scuola, e si arricchisce mediante le necessarie iniziative di aggiornamento, secondo una linea di costante sviluppo e verifica.

Mentre rimandiamo alle apposite delibere che sono state stabilite circa i criteri per il riconoscimento della idoneità e per la sua eventuale revoca, vogliamo qui confermare l'impegno a seguire con i docenti vie di trasparenza e di chiarezza anche attraverso il dialogo e l'incontro personale, affinché l'idoneità appaia in tutto il suo valore di intesa e di comunione tra il Vescovo e quanti chiedono di insegnare religione. Dal Vescovo infatti sono riconosciuti e mandati per svolgere un servizio che, con modalità proprie, rientra nella missione stessa della Chiesa.

Il riferimento che l'IRC deve necessariamente avere con il vissuto religioso testimoniato dalla comunità cristiana comporta che il docente di religione sia non solo oggettivamente riconosciuto dalla comunità stessa, ma anche soggettivamente partecipe della sua esperienza di fede e di vita cristiana.

Tutto ciò sta a significare che chi non rientra nelle condizioni, per motivi di ordine personale e coniugale, poste dalla Diritto della Chiesa Universale e dai Vescovi italiani non potrà ottenere il decreto di riconoscimento dell'idoneità dal suo Ordinario diocesano.

I casi specifici riguardanti la sfera coniugale dovranno essere attentamente verificati dalla competente autorità ecclesiastica la quale valuterà ogni situazione e deciderà nel merito.

Resta il fatto che il corso di formazione organizzato dalla Fism provinciale è orientato alla preparazione e all'aggiornamento ma da solo non basta per ottenere l'Idoneità ad insegnare Religione Cattolica nelle nostre scuole.